“Neutralizzazione” delle perdite 2020

Come noto, in relazione alle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale, l’art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 ha sostituto l’art. 6 del DL 23/2020, disponendo che:

(i) per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile e

(ii) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice Civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Inoltre, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice Civile, ovvero le fattispecie in cui il capitale si reduce al di sotto del minimo legale per la perdita di oltre un terzo, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può deliberare, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice Civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società.

Uno dei temi che ha causato maggiori interrogativi da parte della dottrina e degli stakeholder riguarda la possibilità di applicare il beneficio introdotto dal legislatore anche alle perdite di competenza di esercizi precedenti il 2020.

A tale dubbio risponde il MISE nella circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio u.s., evidenziando  che Il riferimento nella nuova formulazione alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” anziché alle ”fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]”, di cui all’art. 6 del DL 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma attualmente in vigore  siano esclusivamente le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).

Sembra quindi da escludersi, secondo il MISE, l’applicabilità della citata disposizione (“neutralizzazione” delle perdite sino alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025) alle perdite relative ad esercizi antecedenti, che rimangono pertanto soggette al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, Cod. Civ).

Inoltre, sempre secondo quanto indicato dal MISE nella circolare, lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite 2020 alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di assumere in via anticipata gli obblighi previsti dal Codice Civile.