Principali osservazioni sui modelli di credito IRB e IFRS 9 adottati dagli enti finanziari

Mazars fornisce un aggiornamento sui recenti sviluppi riguardanti il capitale di rischio ed i modelli di accantonamento utilizzati dagli intermediari finanziari con particolare attenzione alla “Roadmap” pubblicata dall’Autorità Bancaria Europea relativamente all’IRB (“Internal rating based”) ed ai provvedimenti correttivi emanati a seguito dell’emergenza sanitaria mondiale scaturita dalla pandemia Covid-19.

Prima della pandemia, gli Organismi di Vigilanza dell’Eurozona hanno pubblicato delle linee guida per gli intermediari finanziari nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni previste dall’accordo Basilea 3 emanato dell’Autorità Bancaria Europea. Uno dei principali obiettivi è quello di ridurre la variabilità non basata sul rischio nel calcolo dell’attività ponderata per il rischio (“Risk Weighted Assets”) attraverso l’armonizzazione degli approcci al capitale. Le linee guida affrontano diversi argomenti quali, ad esempio, la definizione aggiornata di “default”, le metodologie di calcolo del tasso di insolvenza (“Probability of Default”) e della perdita in caso di insolvenza (“Loss Given Default”) [1] per la determinazione dell’attività ponderata per il rischio (“RWA”).

Dal 2016, la BCE, assieme alle Autorità Locali ed agli esperti del settore, ha realizzato l’analisi mirata dei modelli interni (“TRIM - Targeted Review of Internal Models”) relativamente a portafogli retail e non retail significativi di alcuni intermediari finanziari. A tali organismi sono state assegnate delle scadenze entro le quali adottare le azioni correttive emerse in seguito alle ispezioni tenutesi in loco nonché la revisione dei modelli al fine dell’applicazione di Basilea 3.

Inoltre, la definizione aggiornata di default che prevede specifiche rettifiche di valore sui crediti (“Specific Credit Risk Adjustments”), fa riferimento all’assegnazione dello stato “Stage 3” secondo quanto disposto dall’IFRS 9 per l’identificazione di un’inadempienza, e richiede che le informazioni esistenti siano utilizzate per la stima degli accantonamenti senza eccessivi costi e ulteriore impegno. Pertanto, line guida contabili a seguito del Covid-19 sono estremamente rilevanti per garantire uniformità nell’identificazione delle inadempienze.

La seguente sezione descrive alcune delle misure a sostegno degli istituti di credito che i governi e le amministrazioni locali hanno posto in essere per le istituzioni con riguardo all’identificazione del default ed al processo di accantonamento previsto dall’IFRS 9.

NPLs

I crediti deteriorati (“NPL - Non performing loans”) sono esposizioni in stato di default in seguito a mancati pagamenti e/o a probabili inadempimenti. Ai crediti deteriorati vengono attribuiti accantonamenti più elevati a causa dalla probabilità di default pari al 100%. Il Quantitative Impact Study (“QIS”) svolto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) nel 2017 ha mostrato delle differenze nell’applicazione della definizione di insolvenza dove risulta che un quarto degli intervistati non stava utilizzando i “periodi di prova” e che oltre un terzo avesse avuto un passaggio automatico ad UTP (ovvero non una valutazione analitica, caso per caso). Dalle pubblicazioni emanate dalla “Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) e da altre autorità locali, è chiaro che le misure di sostegno a fronte del Covid-19 [2] [3] [4] devono essere considerate dalle istituzioni finanziarie nelle loro procedure di determinazione del rischio. Di seguito si riportano alcuni esempi:

1. Sospensione dei pagamenti e moratoria. Tali eventi integrano i giorni di arretrato nell’individuazione del default. I clienti autorizzati che non provvedono al pagamento di una rata non sarebbero segnalati come inadempienti ma verrebbero invece posizionati tra i “grandi moratori” comportando maggiori crediti deteriorati a seguito all’incapacità di alcuni clienti di “rimettersi in pari” con gli impegni finanziari a seguito dell’allentamento della moratoria.

2. Flessibilità nell’attivazione di inadempienze probabili (“UTP”) e concessioni. Gli enti dovranno esercitare il proprio giudizio su quando applicare tali misure.

3. Minore affidamento sull’assegnazione automatica dello Stage 3 secondo quanto previsto dall’IFRS 9, applicazione delle soglie di materialità (per es. concessioni, inadempimenti materiali) ed effetto trainante sulle esposizioni dei clienti. Questo è in linea con i principi della nuova definizione di default che le istituzioni stanno attuando in quanto parte della IRB Roadmap predisposta dall’Autorità Bancaria Europea.

4. Moratoria sui procedimenti di pignoramento. La “Financial Conduct Authority” del Regno Unito ha annunciato che le strutture non dovrebbero porre in essere o proseguire con procedimenti di pignoramento indipendentemente dalla fase in cui si trova il procedimento giudiziario [5]. L’effetto della moratoria sui pignoramenti rappresenta un processo di recupero più lungo che determina un aumento delle perdite in caso di inadempimento (“LGD”) a causa dell’aumento dei debiti dei clienti, ulteriormente accentuato dalla riduzione dei valori delle garanzie nel breve termine.

Questo determina degli sforzi operativi significativi che le istituzioni devono sostenere in aggiunta alle disposizioni transitorie pianificate prima della comunicazione dei provvedimenti correttivi. Inoltre, con il distanziamento sociale, il lavoro da casa e le ferie dei dipendenti, le istituzioni devono affrontare ingenti limitazioni delle risorse.

IFRS 9

Nonostante i principi contabili e la loro attuazione non rientrino tra le competenze della vigilanza bancaria della BCE, quest’ultima ha pubblicato una guida [6] per mitigare la volatilità del capitale regolamentare e dei bilanci e per evitare ipotesi eccessivamente variabili nella valutazione della perdita attesa su crediti (ECL) poiché basate su previsioni macroeconomiche.

Di seguito sono riportate alcune importanti indicazioni:

  1. Includere misure di sostegno in fase di predisposizione, inclusa la definizione di default. È necessario considerare le sostituzioni di gestione temporanea per assicurare che i prestiti in difficoltà a causa del COVID-19 non siano considerati come “Stage 2” ai fini del calcolo dell’“expected credit loss” (“ECL”) a vita ai sensi dell’IFRS 9.
  2. Includere stime previsionali per tener conto degli effetti del COVID-19. Ciò potrebbe essere realizzato utilizzando scenari più sfavorevoli, ad es. riponderazione a scenari più negativi.
  3. Assegnare un peso maggiore alle previsioni economiche a più lungo termine. Richiede la considerazione di un’eventuale inversione degli approcci dopo il COVID-19 verso una nuova media di lungo periodo, cioè per tutto il ciclo “Probability of Default” (“PD”)
  4. Modifiche o aggiunte di componenti relativi ai rischi non presi in considerazione nei modelli esistenti. Questi potrebbero essere a livello di settore o di regione e separati dai segmenti di modello, comprendenti il giudizio di gestione e la valutazione del trend del settore.
  5. L'informativa potrebbe indicare separatamente gli impatti delle misure di sostegno, in quanto gli effetti materiali derivanti dai cambiamenti di stage verrebbero presentati con una maggiore trasparenza.

Il principio IFRS 9 prevede che l’ECL sia stimata su una base probabilistica imparziale ponderata, utilizzando ragionevoli e sostenibili informazioni disponibili senza costi o sforzi eccessivi. Questi principi possono ancora essere applicati, come indicato nella guida pubblicata [7], durante i periodi di incertezza senza richiedere modifiche del modello, ma possono prevedere una riprogrammazione delle attività per assicurare una transizione più agevole. Un esempio è dato dalle sovrapposizioni tra i modelli e le ipotesi che vengono utilizzati per il primo trimestre 2020, seguiti da aggiornamenti del modello stesso (compresi gli scenari) relativo al secondo trimestre 2020, nonostante questi dipendano dalle circostanze individuali di ciascuna istituzione e dalle previsioni normative locali.

Linee temporali [8]

Per attenuare gli oneri operativi a carico delle istituzioni, l'European Banking Authority e le autorità locali hanno esteso le tempistiche affinché gli intermediari possano dare la priorità all’impegno volto all'assistenza dei clienti e del loro core business.

  1. Annullamento degli “stress test” annuali per il 2020. Gli intermediari possono comunque esercitare analisi di sensibilità sui propri portafogli utilizzando previsioni economiche aggiornate per prendere decisioni strategiche sulla propria attività
  2. Proroga dell’implementazione di Basilea 3 per 12 mesi, fino al 2023 [9]
  3. Le decisioni e le azioni TRIM nell’ambito del programma di aggiornamento dei modelli IRB sono state prorogate di sei mesi.

Il “Prudential Regulatory Authority” (“PRA”) del Regno Unito ha proposto una scadenza accelerata per il 2020 relativamente ai mutui residenziali per i quali è utilizzato il modello IRB affinché corrispondano con la loro tempistica di attuazione dell’approccio PD misto [10]. Con le dilazioni di cui sopra, è possibile che queste linee temporali vengano riviste.

Per quanto riguarda l’IFRS 9, gli intermediari hanno fatto corse contro il tempo per integrare misure di sostegno e proiezioni economiche per l’informativa finanziaria relativa al primo trimestre 2020 nonostante l’entità di tali misure di mitigazione del rischio sia ancora sconosciuta, in particolare a causa di ritardi nell’identificazione e nella segnalazione dell’inadempienza. Con scadenze strette e risorse limitate, si prevede che gli intermediari si baseranno principalmente su aggiustamenti a posteriori dei modelli o sovrapposizioni tra più modelli basati sulla combinazione tra giudizio e analisi del settore, al fine di individuare dove dovrebbero essere applicate tali sovrapposizioni e dare priorità alle attività di divulgazione delle informazioni al fine di mostrare gli impatti del COVID-19 ed ottenere una maggiore trasparenza in tutto il settore finanziario.

Mentre la pandemia globale continua a produrre effetti sull’economia mondiale, gli intermediari e l’autorità di vigilanza stanno introducendo misure senza precedenti per ridurre gli impatti finanziari ed economici. Queste misure comportano per gli intermediari considerevoli oneri operativi da porre in essere durante un periodo con risorse limitate, in aggiunta ai requisiti normativi esistenti. Gli intermediari dovrebbero assicurare che i loro sistemi e le loro procedure siano sufficientemente flessibili per recepire le misure di sostegno e che le variabili utilizzate (compresa la previsione economica) siano sviluppate utilizzando informazioni ragionevoli e sostenibili senza pregiudicare gli interessi del cliente. Inoltre, le considerazioni per l'allineamento dei modelli (IRB - IFRS 9) nei vari settori dovrebbero essere integrate in modo da raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione.

Fonti

[1] https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation/guidelines-on-pd-lgd-estimation-and-treatment-of-defaulted-assets
[2] https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf
[3]https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs~a4ac38e3ef.en.html
[4]https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/NewsandPress/PressRoom/PressReleases/2020/
[5] https://www.fca.org.uk/firms/mortgages-coronavirus-guidance-firms
[6] https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf
[7] https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en
[8] https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-announces-supervisory-and-prudential-policy-measures-to-address-the-challenges-of-covid-19
[9] https://www.bis.org/press/p200327.htm
[10] https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/consultation-paper/2019/cp2119