Lo IASB pubblica l’emendamento al principio contabile IFRS 16 Covid-19-Related Rent Concessions

La pandemia COVID-19 ha condotto o condurrà, in taluni casi, alla concessione da parte dei locatori di incentivi a favore dei locatari, sospendendo o rinviando alcune rate del contratto.
Come vanno contabilizzati tali incentivi da parte dei locatari che predispongono il loro bilancio utilizzando i principi contabili internazionali?

Il 28 maggio l'International Accounting Standards Board (“IASB”) ha emanato l’emendamento allo standard IFRS 16 Leases per facilitare i locatori nella contabilizzazione degli incentivi relativi alle locazioni (ad esempio sospensione dei canoni d’affitto o riduzione temporanea degli stessi) derivanti dalla pandemia da COVID-19.

Il principio contabile IFRS 16 già prevede in che modo i locatari devono tenere conto delle modifiche nei pagamenti dei contratti di locazione, compresi gli incentivi. In particolare, per definire le modalità di contabilizzazione delle modifiche nei pagamenti dei contratti di locazione - inclusi gli incentivi - l’IFRS 16 richiede la valutazione dei singoli contratti al fine di determinare se gli incentivi devono essere considerati modifiche del contratto. In tal caso, il locatario deve rideterminare la passività relativa al lease (e conseguentemente il Right of Use), utilizzando un tasso di sconto rivisto. L'IFRS 16 definisce una modifica al lease come una modifica dell'oggetto o del corrispettivo del lease non prevista nelle condizioni contrattuali originarie.

Tuttavia, l'applicazione di tali modalità a un volume potenzialmente elevato di incentivi relativi ai canoni di locazione e correlati al COVID-19 potrebbe essere complicato nella prassi, soprattutto alla luce delle numerose sfide che già le società sono chiamate ad affrontare durante la pandemia.

L'emendamento esenta i locatari dal dover prendere in considerazione i singoli contratti di locazione per determinare se gli incentivi concessi a seguito della pandemia da COVID-19 siano modifiche al contratto e consente ai medesimi soggetti di contabilizzare tali incentivi come se non fossero modifiche, pertanto immediatamente a conto economico.

L’espediente pratico si applica agli incentivi relativi al COVID-19 che riducono i pagamenti dei canoni dovuti entro il 30 giugno 2021 e non riguarda i locatori.

L’emendamento si applica solo agli incentivi relativi alle locazioni che si verificano come conseguenza diretta della pandemia da COVID-19 e solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la modifica comporta pagamenti sostanzialmente uguali o inferiori rispetto ai pagamenti previsti prima della modifica;

b) qualsiasi riduzione dei pagamenti di locazione incide solo sui pagamenti entro il 30 giugno 2021 (ad esempio, un incentivo soddisfa tale requisito se comporta una riduzione dei pagamenti di locazione entro il 30 giugno 2021 e l'aumento dei pagamenti oltre il 30 giugno 2021) e

c) non vi è alcuna modifica rilevante relativa ad altri termini e condizioni contrattuali.

Nel caso in cui venga applicato l’espediente pratico, il locatario dovrà fornire nella propria rendicontazione contabile le seguenti informazioni:

a) di aver applicato l'espediente pratico a tutti gli incentivi che soddisfano le sopraindicate condizioni. Nel caso in cui l’emendamento non sia applicato a tutti gli incentivi, il locatario dovrà fornire informazioni sulla natura dei contratti a cui ha applicato l'espediente pratico e

b) il relativo importo contabilizzato a conto economico.

L'emendamento è valido dal 1° giugno 2020, ma i locatari possono applicarlo immediatamente in qualsiasi bilancio, interinale o annuale non ancora approvato.                                                                              

Document

covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16.pdf